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Regno delle Due Sicilie
Costituzione 10 febbraio 1848
FERDINANDO II
Per la grazia di Dio RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE Ec. Ec. Ec
Visto l'atto Sovrano del 29 gennaio 1848 col quale
aderendo al voto unanime dei Nostri amatissimi Popoli abbiamo di nostra piena,
libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una
Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in pochi e
rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e
coordinata ne' suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe fra dieci
giorni l'attuale nostro Ministero di Stato:
Volendo mandar subito ad effetto
questa ferma deliberazione del Nostro Animo:
Nel nome temuto dell'Onnipotente
Santissimo Iddio Uno e Trino, cui solo è dato di leggere nel profondo de' cuori,
e che noi altamente invochiamo a Giudice della purità, delle Nostre intenzioni,
e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di
ordine politico:
Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di
Stato;
Abbiamo risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabile da Noi
sanzionata la seguente Costituzione.
Disposizioni Generali
Art. 1. - Il reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria
costituzionale sotto forme rappresentative.
Art. 2. - La circoscrizione
territoriale del reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in
seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge.
Art. 3.
- L'unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica
romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra
religione.
Art. 4. - Il potere legislativo risiede complessivamente nel re,
ed in un parlamento nazionale, composto di due camere, l'una di pari, l'altra di
deputati.
Art. 5. - Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al
re.
Art. 6. - L'iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene
indistintamente al re, ed a ciascuna delle due camere legislative.
Art. 7. -
La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene
unicamente al potere legislativo.
Art. 8. - La costituzione garantisce la
piena indipendenza dell'ordine giudiziario per l'applicazione delle leggi ai
casi occorrenti.
Art. 9. - Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte
de' rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni
ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà
compatibile con la conservazione de' loro patrimonii.
Art. 10. - Non possono
ammettersi truppe straniere al servizio dello stato, se non in forza di una
legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Né senza una
esplicita legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare
il territorio del reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da
quegli stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla
consuetudine.
Art. 11. - I militari di ogni arma non possono esser privati
dei loro gradi, onori e pensioni, se non ne' soli modi prescritti dalle leggi e
regolamenti.
Art. 12. - In tutto il reame vi sarà, una guardia nazionale, la
cui formazione organica sarà determinata da una legge. In questa legge non potrà
mai derogarsi al principio, che nella guardia nazionale i diversi gradi, sino a
quello di capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la
compongono.
Art. 13. - Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.
Art.
14. - Niuna specie d'imposizione può essere stabilita, se non in forza di una
legge, non escluse le imposizioni comunali.
Art. 15. - Non possono accordarsi
franchigie in materia d'imposizioni, se non in forza di una legge.
Art. 16. -
Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative. Le
imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.
Art. 17. - Le
camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che
vi si riferiscono.
Art. 18. - La gran corte de' conti rimane collegio
costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una
legge le ordinarie attribuzioni.
Art. 19. - Le proprietà dello stato non
possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.
Art. 20. - Il diritto
di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle camere
legislative, non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso
di presentarne in persona.
Art. 21. - La qualità di cittadino si acquista e
si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi
naturalizzati che in forza di una legge.
Art. 22. - I cittadini sono tutti
eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.
Art.
23. - La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene
indistintamente a tutti i cittadini senza altro titolo che quello del loro
merito personale.
Art. 24. - La libertà individuale è garantita. Niuno può
essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi
dell'autorità competente, eccetto il caso di flagranza, o quasi flagranza.
In
caso di arresto per misura di prevenzione l'imputato dovrà consegnarsi
all'autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e
manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.
Art. 25. - Niuno può
essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la
legge determina: né altre pene possono essere applicate ai colpevoli se non
quelle stabilite dalle leggi.
Art. 26. - La proprietà de' cittadini è
inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge per
ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per
cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità
corrispondente a norma delle leggi.
Art 27. - La proprietà, letteraria è del
pari garentita ed inviolabile.
Art. 28. - Il domicilio de' cittadini è
inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite
domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne' modi prescritti
dalla legge medesima.
Art. 29. - Il segreto delle lettere è inviolabile. La
responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle
lettere, sarà determinata da una legge.
Art. 30. - La stampa sarà libera, e
solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può
offendere la religione, la morale, l'ordine pubblico, il re, la famiglia, i
sovrani esteri e le loro famiglie, non che l'onore e l'interesse de'
particolari.
Sulle stesse norme, a garentire preventivamente la moralità dei
pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non
sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore. La
stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di
religione trattate ex professo.
Art. 31. - Il passato rimane coperto d'un
velo impenetrabile, ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è
cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora viene vietato.
Capo I
Delle Camere Legislative
Art. 32. - Le camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono
in pari tempo le loro sessioni, salvo unicamente alla camera de' pari il potersi
riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia ne' casi preveduti dalla
costituzione.
Art. 33. - In ciascuna delle due camere, non può aprirsi la
discussione, se non quando il numero de' suoi componenti si trovi raccolto a
pluralità, assoluta.
Art. 34. - Le discussioni delle camere legislative sono
pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del
presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi componenti, risolva di
adunarsi in comitato segreto.
Art. 35. - Nelle camere legislative, i partiti
si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.
Art. 36. - Chi
fa parte di una delle camere legislative non può entrare a far parte
dell'altra.
Art. 37. - Si appartiene a ciascuna delle due camere il
verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie
che possono insorgere sull'oggetto.
Art. 38. - I ministri segretarii di stato
possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati,
tanto all'una quanto all'altra delle due camere legislative. Ma i progetti di
legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si
riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere
necessariamente presentati alla camera de' deputati.
Art. 39. - Un progetto
di legge discusso e votato in una camera non può essere inviato alla sanzione
del re se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente
nell'altra.
Art. 40. - Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al
contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà
riprodursi presso alcuna delle due camere nella sessione di quel medesimo
anno.
Art. 41. - I componenti delle due camere legislative sono inviolabili
per le opinioni, ed i voti da essi profferiti nell'esercizio delle loro alte
funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della
sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la
siegue. Nei giudizi penali che s'intentassero contro di essi, non possono essere
arrestati senza l'autorizzazione della camera a cui appartengono; salvo il caso
di flagrante o quasi flagrante reato.
Art. 42. - Ciascuna delle due camere
legislative formerà, il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e
l'ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi
delle commessioni ordinarie in cui deve distribuirsi e tutto ciò che concerne la
economia del suo servizio interno.
Capo II
Delle Camere de' Pari
Art. 43. - I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina ha i pari medesimi il presidente ed
il vice-presidente della camera, per quel tempo che giudica opportuno.
Art.
44. - Il numero de' pari è illimitato.
Art. 45. - Per esser pari si richiede
aver la qualità di cittadino e l'età compiuta di trent'anni.
Art. 46. - I
principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto immediatamente
appresso il presidente. Essi possono entrare nella camera all'età di anni
venticinque, ma non dare voto che all'età compiuta di trent'anni.
Art. 47. -
Sono eleggibili alla dignità di pari :
1. Tutti coloro che hanno una rendita
imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni;
2. I ministri
segretarii di stato, e i consiglieri di stato;
3. Gli ambasciatori che
abbiano esercitato per tre anni, e i ministri plenipotenziarii, che abbiano
esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;
4. Gli arcivescovi e
vescovi non più del numero di dieci;
5. I tenenti generali, i vice-ammiragli,
i marescialli di campo ed i retro-ammiragli;
6. Coloro che per cinque anni
abbiano esercitato la carica di presidente nella camera dei deputati;
7. Il
presidente ed il procuratore generale della corte suprema di giustizia, ed il
presidente ed il procuratore generale della gran corte de' conti;
8. I
vice-presidenti ed avvocati generali della suprema corte di giustizia, e della
gran corte de' conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni;
9.
I presidenti e procuratori generali delle gran corti civili, che abbiano
esercitato quelle cariche per quattro anni;
10. Il presidente generale della
società borbonica;
11. I presidenti delle tre accademie, di cui si compone la
società borbonica, che abbiano esercitate per quattro anni quelle
cariche.
Art. 48. - La camera de' pari si costituisce in alta corte di
giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla
sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le
camere legislative.
Capo III
Delle Camere de' Deputati
Art. 49. - La camera de' deputati si compone di tutti coloro i quali eletti alla
pluralità de' suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli elettori
corrispondenti.
Art. 50. - I deputati rappresentano la nazione in complesso e
non le provincie ove furono eletti.
Art. 51. - La durata della camera dei
deputati è di anni cinque: in conseguenza il mandato di cui si parla
nell'articolo precedente spira col decorso di questo solo periodo di
tempo.
Art. 52. - Coloro pe' quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque
anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle camere
successive.
Art. 53. - Il numero dei deputati corrisponderà sempre alla forza
dell'intera popolazione pel computo della quale si adopererà l'ultimo censimento
che precede l'elezione.
Art. 54. - Per ogni complesso di 40.000 anime vi sarà
un deputato alla camera.
Il modo di assicurare, per quanto sia possibile la
rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all'obbietto siano eccesso o difetto
di popolazione, sarà determinato nella legge elettorale.
Art. 55. - Per
essere tanto elettore guanto eleggibile si richiede aver la qualità di
cittadino, e la età compiuta di 25 anni; e non trovarsi né in stato di
fallimento, né sottoposto ad alcun giudizio criminale.
Art. 56. - Sono
elettori :
1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui
sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.
2. I membri ordinarii
delle tre reali accademie di cui si compone la società borbonica, ed i membri
ordinarii delle altre reali accademie.
3. I cattedratici titolari nella regia
università degli studi, e nei pubblici licei autorizzati dalle leggi.
4. I
professori laureati della regia università degli studi, nei diversi rami delle
scienze, delle lettere e delle belle arti.
5. I decurioni, i sindaci e gli
agguinti delle comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro
funzioni.
6. I pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro di annui
ducati 120; ed i militari di ogni arma, dal grado di uffiziale in sopra i quali
godono anch'essi una pensione di ritiro.
Art. 57. - Sono eleggibili :
1.
Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile di cui sarà determinata
la quantità dalla legge elettorale.
2. I membri ordinari delle tre reali
accademie di cui si compone la società, borbonica, i cattedratici titolari nella
regia università degli studi, e i membri ordinarii delle altre reali
accademie.
Art. 58. - I pubblici funzionari, purché siano inamovibili, gli
ecclesiastici secolari, purché non appartengano a congregazioni organizzate
sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori
come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse ne' tre
articoli precedenti.
Art. 59. - Gl'intendenti, i segretari generali
d'intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni non possono
essere né mai elettori, né mai eleggibili.
Art. 60. - Coloro fra i deputati
eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una
promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte
della camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della
rielezione.
Art. 61. - La camera dei deputati sceglie da sé ogni anno fra i
suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il presidente, il vicepresidente
ed i segretari.
Art. 62. - Per la prima convocazione delle camere legislative
sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria la quale non diverrà definitiva
se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime nel primo
periodo della loro legislatura.
Capo IV
Del Re
Art. 63. - Il re è il capo supremo dello stato: la sua persona è sacra e inviolabile, e non soggetta ad
alcuna specie di risponsabilità.
Egli comanda le forze di terra e di mare, e
ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e
conferisce titoli, decorazioni ed onorificienze di ogni specie.
Fa grazia a'
condannati, rimettendo o commutando le pene.
Provvede a sostenere la
integrità del reame: dichiara la guerra o conchiude la pace.
Negozia i
trattati di alleanza e di commercio e ne chiede l'adesione alle camere
legislative prima di ratificarli.
Esercita la legazia apostolica e tutti i
diritti del real patronato della corona.
Art. 64. - Il re convoca ogni anno
in sessione ordinaria le camere legislative: ne' casi di urgenza le convoca in
sessione straordinaria: ed a lui è dato di prorogarle e di chiuderle.
Egli
può anche sciogliere la camera dei deputati, ma convocandone un'altra per nuove
elezioni fra lo spazio improrogabile di 3 mesi.
Art. 65. - Al re si
appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due camere. Una legge a cui la
sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel
medesimo anno.
Art. 66. - Il re fa coniare la moneta, ponendovi la sua
effigie.
Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle
leggi, senza poter mai né sospendere, né dispensare alcuno
dall'osservarla.
Art. 67. - Il re può sciogliere talune parti della guardia
nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle
e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.
Art. 68. - La lista
civile è determinata da una legge per la durata di ciascun regno.
Art. 69. -
Alla morte del re, se l'erede della corona è di età maggiore saranno da lui
convocate le camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di
loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la costituzione della
monarchia.
Se l'erede della corona è di età minore, e non trovi
preventivamente provveduto dal re in quanto alla reggenza ed alla tutela, allora
le camere legislative saranno convocate fra dieci giorni dai ministri, sotto la
loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte
della reggenza la madre e tutrice e due o più principi della famiglia
reale.
Lo stesso verrà praticato, laddove il re sventuratamente si trovi
nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.
Art. 70. - L'atto solenne
per l'ordine di successione alla corona dell'augusto Re Carlo III del 6 di
ottobre 1759 confermato dall'augusto re Ferdinando I nell'articolo 5 della legge
degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo
1836, e tutti gli atti relativi alla real famiglia rimangono in pieno vigore.
Capo V
De' Ministri
Art. 71. - I ministri sono risponsabili.
Art. 72. - Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non
hanno vigore se non contrassegnati da un ministro segretario di stato, il quale
perciò solo se ne rende risponsabile.
Art. 73. - I ministri hanno libero
ingresso nelle camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo
domandano; non però vi hanno voto, senon allora che ne fanno parte come pari o
come deputati.
Le camere possono chiedere la presenza de' ministri nelle
discussioni.
Art. 74. - La sola camera de' deputati ha il diritto di mettere
in istato di accusa i ministri per gli atti, di cui questi sono
responsabili.
La camera de' pari ha esclusivamente la giurisdizione di
giudicarli.
Art. 75. - Una legge apposita determinerà partitamente i casi,
nei quali si verifica la responsabilità dei ministri, i modi con cui deve
procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove
risultino colpevoli.
Art. 76. - Il re non può far grazia ai ministri
condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due camere legislative.
Capo VI
Del Consiglio di Stato
Art. 77. - Vi sarà un consiglio di stato da non eccedere il numero di ventiquattro
individui che siano cittadini col pieno esercizio dei loro diritti. Gli
stranieri ne verranno esclusi, benché abbiano decreto di cittadinanza.
Art.
78. - Il consiglio di stato e presieduto dal ministro segretario di stato di
grazia e giustizia.
Art. 79. - Il Re nomina i consiglieri di stato.
Art.
80. - Il consiglio di stato e istituito per dare il suo ragionato avviso su
tutti gli affari dei quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re da'
ministri segretari di stato.
Una legge sarà emanata per determinarne le
attribuzioni: e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel
consiglio di stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per la
consulta generale del regno, salvo quel che in esse potrà esservi di contrario
alla presente costituzione.
Capo VII
Dell'Ordine Giudiziario
ART. 81. - La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da tribunali a
ciò delegati.
Art. 82 - Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita,
se non in forza di una legge.
Art. 83. - Non potranno mai crearsi de'
tribunali straordinarii, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s'intende
derogare allo statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per
l'esercito di terra come per l'armata di mare.
Art. 84. - Le udienze de'
tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa
offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe
essere profferita, alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di
stampa.
Art. 85. - Nell'ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili;
non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati instituiti con
nuova nomina sotto l'impero della costituzione, e che già, si trovino di avere
esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.
Art. 86. - Gli
agenti del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono essenzialmente
amovibili.
Capo VIII
Disposizioni Transitorie
Art. 87. - Talune parti di questa costituzione potranno essere modificate pe' nostri
dominii di là del Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle
popolazioni.
Art. 88. - Lo stato discusso del 1847 resterà, in vigore per
tutto l'anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche
facoltà del governo, per provvedere con espedienti straordinari ai complicati ed
urgentissimi bisogni dello stato.
Clausola Derogatoria
Art. 89. - Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quella parte che sono
in opposizione alla presente costituzione.
Vogliamo e comandiamo che la
presente costituzione politica della monarchia da noi liberamente sottoscritta,
riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia,
munita del nostro gran sigillo, contrassegnata da tutti i nostri ministri
segretari di stato, registrata e depositata nell'archivio del ministero e
segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi
con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle
corrispondenti autorità, le quali dovranno prendere particolare registro ed
assicurarne il pienissimo adempimento.
Il nostro ministro segretario di stato
degli affari esteri presidente del nostro consiglio de' ministri è
particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.
Roma,
il dì 10 di febbraio 1848
Firmato, Ferdinando
Il Ministro Segretario di Stato degli Affari esteri
Presidente del Consiglio de' Ministri
firmato, DUCA DI SERRACAPRIOLA
Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari ecclesiastici
firmato, BARONE CESIDIO BONANNI
Il Ministro Segretario di Stato delle finanze
firmato, PRINCIPE DENTICE
Il Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici
firmato, PRINCIPE DI TORELLA
Il Ministro Segretario di Stato di agricoltura e commercio
firmato, COMMENDATORE GAETANO SCOVAZZO
Il Ministro Segretario di Stato all'interno
firmato, CAV. FRANCESCO PAOLO BOZZELLI
Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina
firmato, GIUSEPPE GARZIA
Pubblicate in Napoli nel di' 11 Febbraio 1848
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